Case di nuova costruzione o con ristrutturazioni rilevanti: obbligo di impianto da fonti rinnovabili

Il 31 maggio 2012 è entrata in vigore la normativa secondo la quale, nelle abitazioni e negli edifici di nuova costruzione, non tralasciando le strutture soggette a ristrutturazioni importanti, scatta l'obbligo dell'installazione di un impianto che sfrutti le risorse rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico dell'immobile in questione, parzialmente o in tutto.  

L'obbligo di installazione di un sistema da fonti rinnovabili (dunque, non necessariamente il fotovoltaico che sfrutta l'energia solare) per la produzione di almeno 1 kW nelle unità abitative civili e 5 kW per i fabbricati industriali, nasce in ottemperanza del Decreto Rinnovabili, Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dello sfruttamento delle energie rinnovabili, espresso all'art.11 del Dlgs n. 28/2011. A tal proposito, si consiglia l'articolo su Il catasto degli impianti fotovoltaici: normativa, i casi in cui è obbligatorio e a chi rivolgersi.

In che cosa consiste l'obbligo del Decreto rinnovabili n. 28/2011?

Secondo il Decreto rinnovabili n.28/2011, in ogni edificio di nuova costruzione o con volumetria superiore a 1.000 metri cubi sottoposto a ristrutturazioni rilevanti o demolizione deve essere installato un impianto che sfrutti le risorse rinnovabili, come quella solare, per il sostentamento energetico dell'immobile stesso. Ciò significa che nell'edificio devono essere installati dei sistemi che siano in grado di produrre elettricità e calore per climatizzare la casa e produrre l'acqua calda necessaria per il sistema idrico sanitario. L'obiettivo dell'intervento è integrare i consumi di elettricità con quelli generati da fonti rinnovabili.

Gli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria meritano una nota a parte: per questa tipologia di sistema solare era già previsto l'obbligo normativo della copertura del 50% del fabbisogno dell'immobile, che dovrà continuare a esser garantita insieme alla generazione di elettricità e di riscaldamento e raffreddamento dell'edificio in base al seguente schema che garantisce l'accesso agli incentivi solo per la parte eccedente tali obblighi:

  • del 20% se la richiesta del titolo edilizio è stata presentata dal 31/05/2012 fino al 31/12/2013;
  • del 35% se la richiesta del titolo edilizio è stata presentata dal 01/01/2014 fino al 31/12/2016;
  • del 50% se il titolo edilizio è stato rilasciato in seguito al 01/01/2017.

Fermo restando che, gli obblighi che riguardano il soddisfacimento del bisogno energetico NON possono essere assolti con impianti da fonti rinnovabili che generano solo energia elettrica per alimentare sistemi per la produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione degli ambienti.

La normativa ha carattere nazionale, ma le regioni e i comuni, all'interno della progettazione dei piani di qualità dell'aria e di rispetto dell'ambiente, mantengono il diritto di incrementare i valori di integrazione che sono stati già fissati dal decreto. Per quanto riguarda gli edifici pubblici, invece, gli obblighi di integrazione delle rinnovabili sono superiore del 10%. Inoltre, è stato stabilito che i progetti virtuosi con garanzia di copertura energetica superiore al 30% previsto dal decreto, beneficeranno di un bonus volumetrico del 5%.

Per gli impianti per la generazione di energia elettrica, la normativa dispone la garanzia di una potenza proporzionale alla superficie, con parametri commisurati e variabili progressivamente, secondo lo schema della potenza minima richiesta:

  • 1 kW ogni 80 mq per titoli edilizi presentati dal 31/05/2012  fino al 31/12/2013;
  • 1 kW ogni 65 mq per i titoli edilizi presentati dal 01/01/2014 fino al 31/12/2016;
  • 1 kW ogni 50 mq per i titoli edilizi presentati in seguito al 01/01/2017

Che cosa si intende per edificio di nuova costruzione?

Il Dlgs 28/11 modifica la terminologia di edificio di nuova costruzione andando a individuare in questa situazione regolata dalla normativa, gli edifici per i quali la richiesta dello specifico titolo edilizio sia stato presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso. Ciò significa che:

  • se si ha il permesso di costruzione rilasciato prima del 31/05/2012, l'installazione di un impianto da fonti rinnovabili non è obbligatorio e, se si contempla l'idea di installarne uno, si ha diritto agli incentivi;
  • se si ha il permesso di costruzione rilasciato in seguito all'entrata di vigore del decreto, ovvero del 31/05/2012, si ha l'obbligo dell'istallazione di un impianto da fonti rinnovabili e non si ha diritto agli incentivi.

Che cosa si intende per edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante?

La terminologia di edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante entra per la prima volta nel Dlgs 28/11 in questione per indicare:

  • un edificio esistente di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, sottoposto a interventi di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi che ne costituiscono l'involucro stesso;
  • un edificio esistente sottoposto a demolizione e la successiva ricostruzione, non escludendo gli interventi di manutenzione straordinaria. Fermo restando che l'obbligo di installazione dell'impianto da fonti rinnovabili non si applica sugli edifici nei quali vi è un vincolo storico-artistico-paesaggistico (vedi sotto).

Cosa succede se in un edificio ex novo o con ristrutturazione rilevante non viene installato un impianto da fonti rinnovabili?

In questo caso, non verrà rilasciato il titolo edilizio.

Se nell'edificio non è possibile installare un impianto da fonti rinnovabili?

E' possibile che nell'edificio in questione non sia possibile installare un sistema da fonti rinnovabili, come nel caso di strutture soggette a vincoli storico-paesaggistici. In questo caso, in seguito alla verifica di un tecnico esperto, si certifica la non fattibilità di nessuna delle soluzioni tecnologiche presenti sul mercato ecosostenibile, evidenziando i motivi della mancata ottemperanza degli obblighi nella sua relazione tecnica.

Per chi NON ha valore il Decreto rinnovabili?

L'obbligo dell'installazione di un impianto da fonti rinnovabili non è valido su edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento, il quale sistema copre già il fabbisogno energetico dell'immobile, sia nella generazione della climatizzazione degli ambienti che per la produzione di acqua calda sanitaria.

Autore Maria Francesca Massa


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